passaporto per animali


San BernardoL’argomento non è nuovo, ma noi vogliamo riproporlo perchè sarà sicuramente utile a tutte quelle persone che si trovano per la prima volta a dover affrontare un viaggio con il proprio animale e hanno bisogno delle informazioni per il suo passaporto.

La legge a cui facciamo riferimento è in vigore dal 1 ottobre 2004 ed essa disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione Europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario. La normativa comunitaria riguarda dunque gli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento, tenendo esclusi i movimenti finalizzati alla vendita o al trasferimento di proprietà degli animali.

Così, cani, gatti e furetti che si spostano per viaggi all’estero, a seguito di viaggiatori e non destinati al commercio, devono essere dotati di un documento di identificazione: il “passaporto”.

Il passaporto per animali domestici che consente l’identificazione dell’animale e del suo proprietario riporta dunque tutte le pratiche veterinarie effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni.

Il documento viene rilasciato esclusivamente dal Servizio Veterinario dell’ Asl che, prima di rilasciarlo, dovrà verificare che sia presente il “microchip indicativo” che viene “iniettato” sotto la cute dell’animale dai veterinari autorizzati, in una parte del corpo che verrà poi specificata sul passaporto (esempio: spalla sinistra, destra del collo etc.) insieme al numero del microchip. Per ottenerlo il proprietario deve chiederne il rilascio tramite la compilazione di un apposito modulo presso il distretto ASL competente per il suo Comune di residenza.

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.

Il rilascio del passaporto è subordinato a requisiti sanitari che variano a seconda del Paese di destinazione; va ricordato che per l’ingresso in Paesi Extra-Comunitari è opportuno rivolgersi presso l’Ambasciata dello Stato di destinazione per richiedere, di volta in volta, quali siano i requisiti sanitari necessari per l’ingresso in quel dato Paese (le norme sanitarie possono variare).
Gli animali di età inferiore ai 3 mesi NON possono essere introdotti nei seguenti Paesi: Cipro, Francia, Islanda, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali in viaggio verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:

1. IRLANDA www.agriculture.gov.ie
2. SVEZIA www.sjv.se
3. GRAN BRETAGNA www.defra.gov.uk
4. MALTA www.mrae.gov.mt

Per quanto riguarda invece la reintroduzione va tenuto presente che nel caso di un viaggio in un paese Terzo, al rientro, l’animale dovrà possedere certificati sul passaporto, dei requisiti sanitari maggiori rispetto a quelli previsti per gli spostamenti all’interno di Paesi della CEE.
I Paesi terzi possono essere schematicamente suddivisi in : Paesi a basso rischio di Rabbia e Paesi ad alto rischio di Rabbia.

I paesi a basso rischio di rabbia sono i seguenti: Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Australia, Bahrein, Barbados, Bermuda, Canada, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Figi, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Isola dell’ascensione, Isole Cayman, Isole Falkland, Mauritius, Mayotte, Montserrat, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Pierre e Miquelon, Sant’Elena, Singapore, Stati Uniti d’America, Vanuatu, Wallis e Futura, Taiwan.

Carissimi lettori, se siete diretti nei Paesi dell’Unione Europea con i vostri amici animali, ricordatevi quindi che siete obbligati prima di partire a richiedere il rilascio del passaporto il cui documento unico europeo deve essere richiesto al Servizio Veterinario della propria Asl, con costi che variano da regione a regione.

Per maggiori informazioni: www.ministerosalute.it